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Sostegno scolastico nella scuola dell’obbligo

Insegnante di sostegno:
Docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabile.  Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).

L'insegnante di sostegno è un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77 assegnato alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"
Viene assegnato dall' Ufficio Scolastico Provincialesu richiesta del Dirigente scolastico in base certificazione di situazione di handicap e alla diagnosi funzionale (art. 41 e 44 D.M. 331/98) 
La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe (PEI).

Criterio di assegnazione: viene attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia (art. 40 Legge 449/1997) .

 Il Dirigente scolastico può richiedere (in caso di gravità dell’handicap) al Direttore Scolastico Provinciale  l’autorizzazione alla nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/138 (art. 35 comma 7 Legge 289/2002). La Legge del 27 dicembre 2006 numero 296 (Finanziaria 2007) e la Legge del 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008), hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno.

 

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni istituto determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico Provinciale l'assegnazione del un numero di insegnanti di sostegno necessari.
L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno con handicap, mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e predispone i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).

 La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola  elementare, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i  soggetti handicappati. 
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt.37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma 16 della Legge 448/98 (il Provveditore potrà disporre nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della Provincia). Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole secondo le richieste dei Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di integrazione.
Su il numero di posti così calcolati (1:138), il Provveditore può concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancantii (art. 40 comma 3, L.449/97 e dall'art. 26 comma 15, L.448/98).

Si presentano problemi ricorrenti per il sostegno, quali:

In questi casi il genitore può segnalare il disagio al Gruppo di Lavoro Interistituzionale dell' Ufficio Scolastico Provinciale  (GLIP).
Per quanto riguarda la qualità della prestazione si può fare un esposto sul disservizio all' Ufficio Scolastico Provinciale e, per conoscenza, al Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio di Gabinetto ed Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica presso il Ministero della Pubblica Istruzione