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Indennità di accompagnamento ciechi assoluti

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 art. 1.
Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e indipendentemente dal reddito personale e dall'età.
Condizioni:
· essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
· essere stato riconosciuto cieco assoluto;
· è indipendente dal reddito;
· è indipendente dall'età.
E' cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totali o ai sordomuti. E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.
Importo 2020: Euro 930,99 mensili per 12 mensilità.