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Tassa circolazione

Esenzione tassa automobilistica
Agevolazioni auto: esenzione dal pagamento del bollo auto. Camper
Beneficiari dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale sono:

Si intende fiscalmente a carico la persona disabile con un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 2.840,51 Euro (non tenendo conto dei redditi esenti, come le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).
Quali veicoli:
Le tipologie di veicolo per le quali è riconosciuta l’esenzione sono: autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocaravan; autoveicoli destinati a trasporto specifico di persone in particolari condizioni, motocarrozzette.

L’esenzione è riconosciuta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto a cui il disabile risulti fiscalmente a carico.
Documenti richiesti:

L’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti (data della seduta della Commissione Medica Pubblica e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo adattamento del veicolo).

Come e dove presentare la domanda:
La domanda di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica utilizzando gli appositi moduli.

L’istanza può essere presentata a mano presso tutti gli sportelli ACI,  presso le sedi del Protocollo Regionale,  o presso gli studi di consulenza autorizzati (vai al sito, tra i Servizi per la tassa automobilistica cliccare su Trova dove pagare aprire la Mappa inserire il proprio indirizzo o CAP selezionando Assistenza tassa auto)  oppure spedita tramite posta a: Regione Lombardia - Unità Organizzativa Entrate Regionali e Federalismo Fiscale - Piazza Città di Lombardia, 1 -20124 Milano.
E’ possibile anche inoltrare l’istanza on line previa registrazione nell’Area Personale del Portale (tramite CRS).  
In caso di accoglimento dell’istanza, l’esenzione non ha scadenza finché permane la condizione invalidante e il possesso del veicolo esente, il beneficiario ha l’obbligo di comunicare, tramite gli stessi canali, qualsiasi variazione relativa al soggetto disabile o al veicolo successivamente intervenuta.
Variazioni:

Non è ammesso il passaggio dell’esenzione ad altro veicolo se non siano trascorsi almeno 4 anni dalla data del primo riconoscimento.
Il passaggio dell’esenzione ad un altro veicolo, prima della scadenza dei 4 anni, è ammesso solo a condizione che il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato.