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Iter per l’avviamento al lavoro PROTETTO

Per accedere al lavoro ogni cittadino, dal 18esimo anno di età, può chiedere una valutazione complessiva del suo stato di salute, dello stato eventuale di Handicap nel quale si trova e del RESIDUO DELLE CAPACITA’ LAVORATIVE (Legge 68/99 Collocamento MIRATO ) .
Il tutto deve essere predisposto  tramite il protocollo on-line sul quale cui ha accesso il medico di Base, sul Portale INPS cliccando sul pulsante DISABILITA’.
Tale richiesta deve essere predisposta:

  1. dal proprio medico di base, nel caso in cui sia la prima volta che si avvia tutto il procedimento, pertanto unitamente alla richiesta di invalidità e/o Handicap (L 104)
  2. se si ha ricevuto la CERTIFICAZIONE di Invalidità con il 46% minimo, con il documento si può fare la richiesta tramite il patronato che ci ha già seguito durante la precedente procedura

L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato secondo i criteri indicati dal DPCM del 13/01/00.
Obiettivo: formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo. Atto finale da parte delle Commissioni di accertamento ASL è la stesura di una RELAZIONE CONCLUSIVA. Si tratta di :

La rilevanza della Relazione Conclusiva ai fini del collocamento è parzialmente differente da provincia a provincia. E’ indispensabile per accedere alle politiche attive del lavoro, pertanto:
1. Si ha diritto all’ISCRIZIONE presso il Centro Impiego (per il distretto 7 – Comuni di Rozzano, Opera, Basiglio e Locate di Triulzi  il Centro Impiego di Rozzano in via Matteotti N° 33 )

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2.  Si ha diritto di Iscrizione alle Liste del COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO se disoccupato, disponibile al lavoro e se si  ha almeno il  46% di riconoscimento di Invalidità Civile, oppure il 33% riconosciuto dall’INAIL
I requisiti per l’iscrizione al collocamento disabili legge 68/99

La graduatoria al Collocamento Obbligatorio – finalità

La graduatoria al Collocamento Obbligatorio – requisiti

consulta la legge 68/99

Richieste di avviamento
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresí disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.