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Pensione ciechi civili parziali

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Condizioni:
· è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
· essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
· essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
· non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.982,49 Importo 2020:
Euro 286,81 per 13 mensilità.