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Agevolazioni fiscali acquisto/riparazione  mezzi di trasporto

AUTOMOBILE – Agevolazioni fiscali

Per godere dei benefici fiscali (detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo, l’aliquota Iva agevolata del 4%, esenzione bollo e IPT) previsti dalle norme vigenti il veicolo deve essere intestato al disabile o  alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico cioè il familiare che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto  a carico fiscalmente  il disabile deve avere un reddito complessivo annuo inferiore a € 2.840,51  (non costituiscono reddito le provvidenze economiche quali pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili).
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per un solo veicolo. Sarà possibile beneficiare delle stesse per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato (per demolizione) dal PRA
I benefici fiscali decadono con obbligo di restituzione, nel caso di vendita o cessione a titolo gratuito del veicolo entro i due anni successivi all'acquisto.
Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti
Se, entro due anni dall’acquisto con Iva al 4%, il veicolo viene rivenduto o ceduto gratuitamente dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile deceduta, non è dovuta l’integrazione della differenza dell’imposta.
Beneficiari: 

Agevolazioni:

Per l'Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche gli Enti competenti sono le Regioni. Spetta per un solo veicolo e non occorre rinnovare la domanda fintanto che permangono le condizioni che danno diritto all’esenzione. In caso di vendita dell’auto occorre inoltrare una nuova richiesta di esenzione.  
Veicoli ammessi

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
Agevolazioni fiscali riparazioni auto
Agevolazioni fiscali: aliquota IVA e detraibilità IRPEF sui i costi di manutenzione/riparazione

IVA
L’aliquota IVA al 4% è prevista solo sulle prestazioni (manodopera) rese dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate utilizzate per l’adattamento stesso.
Per tutti gli altri interventi di riparazione, manutenzione ordinaria, tagliandi di controllo l’aliquota IVA rimane quella ordinaria del 22%. (v. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 306/E del 17 settembre 2002). Sono riconducibili invece alla manutenzione straordinaria le spese necessarie per le riparazioni derivanti da sinistri.
IRPEF
Le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075,99 usufruibile in quattro anni. Perciò è possibile fruire della detrazione d'imposta  fino al limite di spesa di euro 18.075,99 nel quadriennio considerando sia il costo di acquisto del veicolo sia le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono resi necessari sul veicolo stesso.
(Es: se un contribuente ha speso per l'acquisto dell'auto 15.000 euro, potrà ancora detrarne, nell'arco dei 4 anni, 3.075,99. (v. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 306/E del 17 settembre 2002).
Non sono comunque detraibili le spese che rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo riferiti ai normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo). Sono detraibili solo gli interventi di manutenzione straordinaria cioè quelli che esulano dalla normale usura del veicolo.