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Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La Legge 13 del 1989, come è noto ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. E' altrettanto noto che spesso tali contributi non sono stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. La norma più recente di finanziamento della Legge 13/1989 è la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 che all'articolo 3 comma 116 prevede un finanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2004.
Di seguito forniamo alcune indicazioni circa le condizioni e le modalità per poter accedere a questi contributi.
Chi ne ha diritto
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:

E' bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo
Occorre innanzitutto precisare che le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.
Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

Il contributo può essere erogato per:

Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.
Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.
Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata

Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.
Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera.
Questi può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la domanda qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore.
In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore), il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.
Cosa deve essere allegato alla domanda
L'istanza contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista.
Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione.
Il certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).
L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.
Di norma, per accedere ai contributi l disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.
Tuttavia la domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali la persona con disabilità intende porre la propria abitazione o dimora in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso l’erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune del verificarsi di tale condizione.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.
Quale contributo
L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato-
Come abbiamo detto la Legge 13/1989 è stata finanziata in modo discontinuo e questo ha comportato che i relativi contributi non siano stati erogati secondo le entità a suo tempo previste dalla stessa Legge e dalla Circolare 1669/1989 che di seguito ricordiamo

Se la spesa supera i 100 milioni, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè 13 milioni e 750 mila lire.
I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
Il procedimento amministrativo
È utile ripercorre il procedimento amministrativo dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo.
1 - L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.
2 - L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
3 - Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione presso le casa comunale.
4 - Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse
5 - La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
6 - Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni.
7 - Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.
8 - I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
9 - Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
(Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21)
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