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Indennità mensile di frequenza


L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. 
Risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.
Condizioni: 

la Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990**
Importo 2020 Euro 286,81 mensili

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

Per i minori che frequentano la scuola dell'obbligo, ogni anno il genitore dovrà compilare l'Autocertificazione dell'iscrizione/frequenza scolastica del minore su modulo Inps AP 30 e consegnarlo ad Inps. Se il minore frequenta anche un centro di riabilitazione è opportuno allegare anche un certificato di frequenza al centro.

I minori che frequentano asili nido pubblici o privati, Centri di formazione professionale, centri di riabilitazione dovranno sempre consegnare ad Inps il Certificato di frequenza in originale rilasciato dalla scuola o dal centro con al data di inizio e fine della frequenza