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Assistente Ad personam

Assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione: assistente ad personam
          
L’alunno con disabilità, nel caso in cui la situazione lo richieda, ha diritto di essere supportato a scuola nell’ambito delle esigenze di autonomia, relazioni sociali e comunicazione da una specifica figura di assistenza (art. 13. comma 3 L. 104/92 e Circ Min n. 3390 del 30/11/2001).
Il bisogno di assistenza educativa deve essere, come nel caso dell’insegnante di sostegno, certificato.
E' dovere dell’Ente Locale (Comune per nido, scuola materna, elementare e media inferiore, Provincia per le superiori) designare un educatore che, pur non facendo parte del corpo docente, entra a far parte a pieno titolo del PEI definito dalla scuola sulla base delle esigenze dell’alunno.

La famiglia deve sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all’ente locale competente. In alcuni casi, dove previsto dai Piani di zona, il Comune può farsi carico di assegnare l'educatore anche agli alunni delle superiori.
Il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92).
Occorre presentare all’atto dell’iscrizione: L'attestazione di alunno in situazione di handicap. La diagnosi funzionale; Eventualmente accertamento invalidità civile e/o legge 104/92 La domanda per il sostegno educativo verrà effettuata direttamente dalla scuola dopo aver redatto il PEI e valutato bisogni ed esigenze del bimbo.